Fonte: Supplemento ordinario n. 35/L alla GAZZETTA UFFICIALE
MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO
DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA
COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE (la “x”
indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).

C) Prescrizioni generali ed equivalenze
- Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.
- Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, i conduttori di tavole e derive a vela, kitesurf, moto
d’acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un dispositivo individuale di galleggiamento
con classe prestazionale minima categoria 50, marcato CE in accordo alle norme ISO come emendate. - La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati o di modifiche strutturali che producano
differenziali magnetici. - Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
- La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.
- Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica conforme al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 19/08/2002. - L’E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all’I.M.R.C.C. e
conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239,
rispondente comunque alla norma EN 60945. - La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.
- L’imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione
individuale certificato. - Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi
considerati equivalenti a quelli prescritti.
Note
x Le unità che navigano oltre le 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell’area di ricerca e soccorso nazionale (SAR), se
munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la
navigazione entro le 12 miglia dalla costa (articolo 54, comma 1, del regolamento).
x Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI
EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall’obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all’allegato V, in caso di navigazione
entro dodici miglia dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio (articolo 54, comma
2-bis, del regolamento).
x Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa può essere sostituito dal battello
pneumatico di servizio munito di marcatura CE e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché trattasi di unità pronta all’uso
e varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio,
in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l’equipaggio (articolo 54, comma 2, del regolamento).
x Il giubbotto di salvataggio è identificato con il numero di iscrizione dell’unità (art. 53, comma 1-bis, del regolamento).
x I battelli di servizio, comprese le moto d’acqua, rientranti nella categoria dei natanti quando sono utilizzati entro 1 miglio dalla costa
o dall’unità, ovunque si trovi, non hanno obbligo di dotazioni di sicurezza, e dei messi di salvataggio, fatti salvi i mezzi di salvataggio
individuale (articolo 55 del regolamento).
D) Riferimenti normativi delle tabelle A) e B)
(a) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219.
(b) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/03/2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 85 dell’11/04/2009.
(c) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED
(Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla Circolare Serie Generale n. 80/2009 in data 17/11/2009
del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
(d) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
(e) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 385.
(f) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM
del 29/9/1999, n. 387.
(g) dispositivi approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 388.
(h) conforme alla tabella D allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
(i) dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
(l) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
(m) apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n.
239.
E) Estintori - Gli estintori per le unità da diporto con marcatura CE sono individuati dal manuale del proprietario. Per le unità pneumatiche,
comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4,
che si avvalgono dell’esenzione dall’obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile in caso di navigazione entro dodici miglia dalla
costa, devono dotarsi di un estintore aggiuntivo. - Per le unità non munite di marcatura CE, gli estintori sono individuati come segue


Note
x Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore. A un numero più alto corrisponde una
maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
x La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere.
x Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per
classe di fuoco B.
x Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell’ex Direzione generale per la navigazione e il traffico marittimo.
x Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell’accertamento del buono stato di conservazione e
l’indicatore di pressione, quando esiste, è nella posizione di carico (zona verde).”